Il codice civile attribuisce all'amministratore di condominio il compito di far eseguire tutti i lavori che si dovessero rendere necessari per la conservazione del bene comune. Ed è solo ad egli che tale compito spetta.
In un solo caso può essere ammesso l'intervento di uno dei partecipanti al condominio, e cioè quando si ravvisi la necessità di lavori urgenti, la cui non esecuzione possa costituire pericolo immediato per i condomini o per i terzi.
In effetti due articoli del codice civile trattano questo argomento.
L'art. 1110 c.c. che sancisce: <<Il partecipante, che in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune ha diritto al rimborso.>> e l'art. 1134 c.c. che così recita: <<Il condomino che ha assunto la gestione delle cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.>>.
A prima vista i due articoli sembrano in contraddizione fra loro, tuttavia occorre precisare che l'art. 1110 fa capo alla comunione mentre l'art. 1134 si riferisce al condominio negli edifici.
Ed è in questa differenza che si statuisce un principio di non ingerenza da parte dei condomini nell'attività dell'amministratore.
Se il dovere dei condomini è quello di dare sollecitamente notizia all'amministratore di qualsiasi danno proveniente dalla cosa comune e di notificare qualsiasi necessità di riparazione alla cosa affinchè vi si possa provvedere, è altrettanto doveroso per ogni condomino non entrare nel merito dell'esecuzione dei lavori anche se urgenti, perchè questo è compito dell'amministratore.
Il condomino che esegue di sua iniziativa un lavoro, esautora l'amministratore del potere conferitogli dalla legge stessa, quello di usare cioè sul condominio il controllo dei lavori e delle relative spese.
Inoltre, se le spese obbligatorie devono essere sostenute da tutti i condomini in misura proporzionale alla propria quota parte di valore millesimale e corrisposte anticipatamente all'amministratore, da questa considerazione discende la necessità di conoscere l'entità dei lavori e delle opere necessarie alla manutenzione della cosa comune per poterle consentire.
Se l'amministratore non conosce il lavoro nella sua entità e nella sua importanza, non può neanche ascrivere a ragion veduta l'importo delle fatture nel rendiconto di cui è responsabile.
Fra le attribuzioni dell'amministratore che l'art. 1130 c.c. elenca vi è il dovere di <<erogare le spese>>. Ciò vuol dire che i condomini, anticipando la quota di bilancio di previsione, permettono all'amministratore di provvedere alle spese necessarie. D'altro canto un lavoro eseguito da parte di un condomino, dovrebbe comportare un urgenza tale da non consentire di procrastinare l'esecuzione e tanto da non poterne neanche dare avviso all'amministratore a mezzo telefono o telegramma.
Ed è proprio considerando la presumibile impossibilità di non poter avvertire chi è preposto all'esecuzione e al controllo dei lavori, che il legislatore, con l'art. 1134 c.c., pone la condizione che la spesa per qualsiasi lavoro eseguito dai condomini costituisce arbitrarietà, di conseguenza la spesa non deve venire loro rimborsata.